Sostituzione della caldaia: facciamo chiarezza

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Alcuni giorni fa mi è capitato di leggere sul portale geometri.cc un articolo intitolato “Sostituzione della caldaia: serve l’autorizzazione del comune?”. Dopo un’attenta lettura mi sento di dover suggerire delle inesattezze nell’approccio al delicato tema della manutenzione degli impianti termici e in particolare della sostituzione della caldaia.

Ritenere che il riferimento legislativo nel quale inquadrare il tema più ampio dell'installazione degli impianti e nello specifico la sostituzione della caldaia sia il Testo Unico per l'Edilizia (D.P.R. n. 380/2001), il cui ambito d'applicazione è (art.1) l'attività edilizia, crea un pericoloso fraintendimento. Infatti le disposizioni relative all'installazione degli impianti posti al servizio degli edifici sono invece contenute nel  D.M. n.37/2008 (ex Legge n.46/90 Norme per la sicurezza degli impianti). 

In particolare  all'articolo 8 il Decreto stabilisce che il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria degli impianti specificati nel campo di applicazione (tra cui anche quelli di riscaldamento, distribuzione e utilizzazione del gas) ad imprese abilitate. Il Decreto stesso definisce la manutenzione ordinaria come "gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonchè a far fronte ad eventi accidentali, senza comunque modificare la struttura dell'impianto". La UNI 7128:2011 considera inoltre la posa ed il collegamento della caldaia come operazioni di installazione. E’ evidente quindi che la sostituzione della caldaiadeve essere effettuata esclusivamente da personale abilitato ai sensi del D.M. 37, al contrario invece della manutenzione ordinaria, per la quale non è previsto alcun titolo. 

Da sottolineare poi che il Decreto considera gli impianti di riscaldamento e gli impianti gas comprensivi delle opere di evacuazione dei prodotti della combustione, per cui quando l'installatore sostituisce la caldaia è tenuto anche  a verificarne la compatibilità con la canna fumaria esistente e, nel caso in cui questa non fosse idonea all'abbinamento con il nuovo generatore di calore, a intubarla o a sostituirla. 

Al termine delle operazioni di sostituzione deve essere rilasciata la dichiarazione di conformità, corredata dal libretto di impianto e dalla relativa documentazione, quali le istruzioni d'uso e manutenzione delle apparecchiature installate (es. canna fumaria).

Per quanto riguarda invece la specifica disciplina degli impianti termici il dispositivo legislativo a cui far riferimento per le possibili deroghe dallo scarico a tetto, dal 19 luglio 2014 non è più, come riporta l’articolo, il D.L. n.63/2013, bensì il Decreto Legislativo n.102, che modifica ulteriormente l’art.5 comma 9 del D.P.R. n.412/1993. 

Confidiamo in una tempestiva correzione da parte del sito in questione

Vincenzo Giavoni
 
Direttore Tecnico
Rappresentante italiano al CEN TC 166 "Chimneys" e capo settore "Canne Fumarie" del Cig 


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