Canna fumaria e condominio

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Un articolo uscito qualche tempo fa su lavorincasa.it intitolato "Canne Fumarie, distanze dal confine e problemi condominiali" ci ha fatto riflettere su questo argomento delicato e spinoso.

L'avvocato Alessandro Gallucci, preparato autore dell'articolo, analizza con dovizia di riferimenti il tema dell'evacuazione fumi in condominio. 

Ci permettiamo in questa sede di analizzare il tema da tre differenti punti di vista.

 

Panorama Normativo

Il ricco panorama normativo italiano in questo ambito ci viene in aiuto con della UNI 7129 e del D.L. 152/2006. Ricordiamo che la UNI 7129 si applica per impianti sotto i 35 kW, mentre il D.L. 152/2006 per impianti con potenza superiore ai 35 kW.

La discriminante infatti è la potenza dell'impianto e non come sostiene l'avvocato Gallucci la natura del combustibile, inoltre la legge 615 del 1966 è stata abrogata. 

 

Cosa Comune e distanze

L'articolo 1102 del Codice Civile prevede che il singolo possa servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condomini di farne parimenti uso. La giurisprudenza è concorde nel ritenere che l’installazione di una canna fumaria in appoggio al muro perimetrale comune dell’edificio non ne alteri la destinazione d’uso. In più occasioni infatti la Cassazione si è espressa precisando che “l’appoggio di una canna fumaria al muro perimetrale di un edificio condominiale individua una modifica della cosa comune conforme alla destinazione d’uso della stessa, e che ciascun condomino può pertanto apportare a sue spese e cure, sempre che non impedisca l’altrui paritario uso, non rechi pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza dell’edificio, e non ne alteri il decoro architettonico” (Cass. Civ. 2341/2000). 

Riguardo al rispetto del decoro architettonico, l’installazione della canna fumaria non deve andare ad incidere negativamente sul decoro dell’edificio, ed il giudizio sull’eventuale compromissione estetica spetta al giudice. Per la Cassazione l’installazione di una canna fumaria è illegittima non tanto quando “si mutano le originali linee architettoniche, ma quando la nuova opera si rifletta negativamente sull’insieme dell’armonico aspetto dello stabile” (Cass. Civ. 2341/2000).

Riguardo poi il rispetto delle distanze legali la Cassazione ritiene applicabile l’art.906 c.c., a norma del quale la canna fumaria sulla facciata condominiale non deve comunque essere posta a distanza inferiore a 75cm dagli sporti dei balconi di proprietà degli altri condomini. I supremi giudici precisano però che pur rispettando le distanze legali previste dall’art. 906 c.c., la canna fumaria deve essere di dimensioni tali da non ridurre considerevolmente la visuale da parte degli altri condomini affacciatisi sulla facciata interessata.

 

Scarico a Parete

Un'ulteriore precisazione va fatta sull'altrettanto delicato tema dello scarico a parete sul quale abbiamo già dedicato un articolo (clicca qui per leggerlo).

A tal proposito la decisione del Tribunale di Taranto riporta alcuni spunti interessanti come emerge dall'articolo "Distanze tra camini, violazione di regolamenti comunali: è molestia possessoria" apparso su altalex.com.

In generale la violazione dell’art.890 c.c. e delle distanze prescritte dai regolamenti comunali configura una molestia possessoria, con conseguente richiesta di risarcimento del danno. E’ poi interessante notare che il regolamento d’igiene del comune di Massafra (Ta) impone che le emissioni provenienti dalla cottura dei cibi devono essere allontanate mediante cappe collegate a canne di esalazione sfocianti oltre il tetto con apposito comignolo, che dovrà comunque essere ubicato a quota non inferiore a 2,5 m dalla quota del tetto o del terrazzo agibile. E se è pur vero che qualora sussistano impedimenti o vincoli possono essere adottate soluzioni diverse per l’allontanamento dei prodotti della combustione, in tal caso si ritiene che una canna fumaria dello stesso colore della facciata non costituisca pregiudizio al decoro ed all’estetica dell’immobile, né che la circostanza che il forno sia elettrico e non ci si trovi di fronte a veri e propri fumi possa precludere dal rispetto delle prescrizioni sopra riportate, in quanto esalazioni e cattivi odori di una cucina commerciale sono equiparabili ai prodotti della combustione e devono pertanto essere portati al tetto.   Concludendo viene ordinato che lo sfiato della pizzeria posizionato nell’infisso a parete sia eliminato e che si possa realizzare una canna fumaria lungo la facciata dell’edificio fino al tetto.

 

I latini dicevano Vicinitas est mater discordiarum!!!


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